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Codice deontologico

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CODICE DEONTOLOGICO DEL M.C. MUSICOTERAPISTA CLINICO.

Codice deontologico CUM-SANITA’

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del M.C. , che svolge con titolarità e autonomia per le specifiche competenze in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.

Art.2 I Musicoterapisti Clinici , siano essi liberi professionisti o in contratto d’opera o progetto con Enti pubblici o privati, all’atto di adesione al CUM , sono tenuti all’osservanza del presente Codice Deontologico.

Art.3 Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalla Commissione Unica dell’anagrafe-borsa..

TITOLO II – COMPITI E DOVERI

Art.4 – Obiettivi ( M.C. =musicoterapista clinico) Finalità dell’intervento è l’appropriatezza e qualità professionale nel perseguimento della tutela della salute della persona nella sua dimensione bio-psico-sociale, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione . In tale contesto il M.C. e’ l’esperto della comunicazione sonoro-musicale , della sua rieducazione e riabilitazione. Nel caso di un disturbo sociale , relazionale , comunicativo e/o cognitivo e loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità sonoro-musicali e delle competenze generali finalizzate alla comunicazione attraverso l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative sonoro-musicali utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale. Il M.C. collabora con le altre figure professionali nel rispetto assoluto delle singole competenze.

Art.5 – Oggetto 1. L’intervento è rivolto alla persona che ne effettua la richiesta, in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di appartenenza socio-culturale , di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente. 2. L’intervento può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

Art.6 – Aggiornamento professionale 1. Il M.C.è tenuto a mantenere nel tempo e ad aggiornare il sapere e la competenza professionale oltre ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della formazione indicata dalla Commissione Unica , la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca. Deve essere stimolata inoltre la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione, promuove, attiva e partecipa alla ricerca e ne cura la diffusione dei risultati. 2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, sottoposta al parere di congruità della Commissione Unica.

Art.7 – Ambiti professionali 1. Gli ambiti di intervento sono rivolti: a) all’Inquadramento, Valutazione e Bilancio complessivo; all’effettuazione di programmi di Riabilitazione in risposta ai problemi comunicativi – cognitivi – generali e specifici delle funzioni , della persona e della collettività. L’attività del M.C. preventiva, riabilitativa, didattica e di ricerca, consulenziale, è di natura tecnica, relazionale, abilitativa ed educativa, così come consigliato dalle competenze previste dalla normativa vigente riguardante l’esercizio professionale delle professioni sanitarie che il M.C. non deve sostituire ed alle quali non si deve sovrapporre imitandone le competenze , attraverso l’espletamento degli Atti specificati al successivo art.8; b) nell’attività didattica, in qualità di tutor opera nell’attività di tirocinio degli Studenti , di docente delle discipline musicoterapiche che il CUM INDICA CATEGORICAMENTE di praticare esclusivamente dopo aver esercitato la professione per 5 anni per un minimo di 30 sedute supervisionate annuali , di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi ; c) alla ricerca scientifica; d) alla direzione di centri di Musica con al loro interno servizi di M.C. Supervisionata ed eseguita nel rispetto delle norme vigenti sulle professioni sanitarie. . 2. – Docenza – Il M.C. è il docente nei limiti suddetti delle discipline musicoterapiche necessarie alla formazione di base ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Egli presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli Studenti , offrendo loro un modello professionale consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico. 3 .- Ricerca scientifica a) Svolge attività di ricerca in ambito della disciplina ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Musicoterapia Clinica. . b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute. c) Il consenso valido informato, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della ricerca. d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica . Cio’ e’ possibile esclusivamente in una equipe transdisciplinare nella quale sia presente un Medico o uno Psicologo , in grado di assumersene le responsabilita’ civili e penali. . e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione. 4. – Organizzazione – Il M.C. può ricoprire posizioni organizzative di attivita’ artistiche musicali in centri psico-medico-pedagogici a scopo motivazionale di attivita’ di musicoterapia clinica , egli puo’ coordinare e supervisionare attivita’ di facilitazione musicale strumentale ed attivita’ di animazione musicale e teatrale non verbale.

Art.8 – Atti professionali L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di tipo libero-professionale o con contratti vigenti d’opera , a collaborazione o a progetto ; esso si attua in riferimento ad una esplicita richiesta di equipe multisciplinari . Anche nel caso della richiesta familiare il M.C. richiede l’opinione dell’equipe per l’inizio del trattamento. L’assunzione in carico del paziente nella gestione avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari . L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi : a) Valutazione ; b) assunzioni di informazioni oggettive e soggettive attraverso utilizzo di strumenti standardizzati, test, colloqui, osservazioni; c) analisi della documentazione prodotta dalla persona assistita; d) consulenza/counselling; e) intervento ; f) monitoraggio degli interventi; g) programmazione del trattamento/intervento; h) prevenzione; i) revisione del programma di intervento; j) archiviazione documentale ; k) valutazione/verifica dell’efficacia del trattamento; l) ricerca m) formazione.

Art.9 – Cartella 1. Il professionista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale . La documentazione è strumento fondamentale per la registrazione dell’esercizio professionale, delle tipologie e metodiche di intervento scelte, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di incontro/confronto con il paziente/cliente/utente e con i professionisti sanitari, nonché di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti, anche al fine di costituire traccia formale del trattamento espletato. 2. Tale documento ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati, assume connotazione di aggiunta alla cartella clinica ove richiesto , con le caratteristiche ed elementi propri della responsabilita’ prevista dalle norme vigenti; tale documento anche se non previsto dalle Regioni deve essere comunque (a parere dell’anagrafe-borsa ) redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III – RAPPORTI PROFESSIONALI

Art.10 – Esercizio della professione Il M.C. esercita l’attività professionale sotto la supervisione di un medico o uno psicologo dopo il conseguimento del titolo di studio ed iscrizione al CUM o a registri privati indicati dal CUM stesso come attendibili e convincenti professionalmente. L’inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce motivo di esclusione dal CUM.

Art.11 – Segreto professionale Il M.C. deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all’infuori di gravi e documentati motivi da comunicare ai responsabili . La trasmissione di notizie è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all’obbligo di tutela del segreto, ai sensi delle disposizioni di legge.

Art.12 – Informazione e Consenso Il M.C. deve perseguire una dettagliata informazione sulla esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di comprensione del cliente o dei suoi rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare. Le fasi tecniche della informazione somministrata devono prevedere intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in forma scritta in modulistica separata ovvero nella documentazione preposta. Il M.C. deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle attivita’ ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento o in presenza di esplicito rifiuto.

Art.13 – Rapporti con il soggetto 1. Il M.C. deve impostare il rapporto con la persona che a lui si affida su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare la relazione , mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi. 2. Il M.C. è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e rispettare le norme di legge in merito fiscale e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. 3. L’onorario previsto per le prestazioni che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e vanno regolate secondo le possibilita’ della famiglia . 4. Il M.C. può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione a suo giudizio più consona alle esigenze della persona senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre alla famiglia le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato. 5. Il M.C. è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona , nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti. 6. Il M.C. deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro. 7. Il M.C. deve interrompere il trattamento qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona o l’efficacia ; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso . 8. Il M.C. si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’attività professionale, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori può interrompere il trattamento motivando la propria scelta. Promuove il ricorso alla consulenza etica anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.

Art.14 – Rapporti con i colleghi 1. Il M.C. ha puo’ di riferire in modo anonimo agli alla C.U. le ipotesi di esercizio scorretto della professione di cui venga a conoscenza nell’espletamento della propria professione al fine di ottenere consigli in merito a diritti e doveri 2. Il M.C. ha puo’ riferire alla C.U. eventuali inosservanze dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza. 3. Il M.C. non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo incarichi ad altro Collega. 4. Se un utente espone la propria intenzione di cambiare M.C. , il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del’utente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione. 5. Ove un utente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più M.C. , dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere della Commissione Unica del CUM. . 6. Il M.C. che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare l’utente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega. 7. I M.C. che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti specifici, e’ auspicabile che collaborino alla formazione degli Studenti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale. 8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione è necessaria e d’obbligo per il M.C. e favorisce l’evoluzione e la promozione della Musicoterapia Clinica.

Art.15 – Rapporti con altri professionisti E’ auspicabile che il M.C. , sia in regime di rapporto di lavoro a collaborazione sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere dell’utente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale. I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del l’utente alla discrezione ed al segreto professionale.

Art.16 – Rapporti con altre Istituzioni I contatti professionali tra il M.C. e centri privati possono essere sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti . Qualora tra il M.C. che operi in regime di collaborativo con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, il M.C. puo’ richiedere parere della CU nell’interesse dell’utente e della propria sfera di autonomia professionale.

Art.17 – Rapporti con il pubblico 1. Il M.C. deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del M.C. e della sua Professione. 2. Il M.C. è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di: a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza ; b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere dell’utente ; c) favorire l’esercizio scorretto della professione; d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi; e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura musicoterapica; f) trasferire o indurre al trasferimento di utenti tra diverse strutture a fine di lucro; g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti

TITOLO IV – SANZIONI DISCIPLINARI

Art.18 L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia da parte degli iscritti è sottoposta a vigilanza da parte della C.U. che irroga nei casi previsti le sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari previste sono: 1) l’avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) l’esclusione dall’anagrafe-borsa , in caso di gravita’. Contro di esse può essere presentato appello mediante ricorso al presidente del CUM.

TITOLO V – NORME DI ATTUAZIONE

Art.19 I M.C. sono tenuti a recepire il presente Codice Deontologico, a diffonderne la conoscenza ed garantirne il rispetto delle norme. L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i M.C. iscritti al CUM ed è sottoposta a vigilanza da parte del presidente del CUM , il quale nomina la C.U. , la commissione unica di gestione del presente codice deontologico.

Art.20 E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, attraverso proposta alla C.U.

Art.21 Tale compito è di competenza della C.U. che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

Art.22 Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza al presidente del CUM.

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